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BONUS 200 EURO P.IVA

BONUS 200 euro HAI UNA PARTITA IVA E VUOI RICEVERLO?

Anche i titolari di partita iva potranno richiedere e ricevere il bonus 200 euro per il caro bollette che negli scorsi mesi hanno ricevuto lavoratori dipendenti e pensionati.

Con la conversione in legge del DL 50/2022 l’indennità una tantum è stata estesa quindi anche ai titolari di partita iva, professionisti o imprenditori. Al fine di poterla ricevere sarà necessario effettuare una domanda certificando il possesso dei requisiti richiesti al proprio ente previdenziale di riferimento, INPS o casse professionali private.

Gli aventi diritto sono dunque:

* gli imprenditori iscritti all’INPS artigiani e commercianti;

* i professionisti iscritti alla gestione separata INPS;

* i professionisti iscritti alle casse di previdenza autonome

REQUISITI PER RICEVERE IL BONUS 200 EURO PER LE PARTITE IVA

Ciascun contribuente prima di inoltrare la propria richiesta dovrà verificare il possesso dei seguenti requisiti:

* NON aver ricevuto la medesima indennità come lavoratore dipendente o pensionato

* aver avuto nel 2021 un reddito complessivo minore di € 35.000

* avere la partita iva attiva alla data del 18/5/2022

* avere effettuato almeno un versamento per la contribuzione dovuta alla gestione alla quale si richiederà l’indennità con competenza a decorrere dal 2020. Tale requisito non deve essere rispettato per coloro i quali non hanno scadenze di pagamento entro la data ordinaria. (es. i commercianti che hanno aperto la propria partita iva a maggio 2022)

Differenza Legge di Bilancio - Legge di Stabilità

La Legge di Stabilità è entrata in vigore nel 2009 in sostituzione della vecchia Legge Finanziaria e in seguito all’approvazione del cosiddetto federalismo fiscale. Oltre a fissare il livello di indebitamento del Paese essa può anche includere nuove disposizioni in materia di spese ed entrate.

La Legge di Bilancio è invece definito un documento contabile di tipo preventivo nel quale vengono messe nero su bianco sia le entrate che le uscite previste. Non può contenere nuove spese o tasse, come si può evincere dal testo del 2019.

Ora che abbiamo chiarito la differenza tra la Legge di Stabilità e la Legge di bilancio occorre fare una precisazione: con la l. n° 243 del 2012 è stata introdotta una grande novità nell’ordinamento (entrata poi in vigore quattro anni dopo). Le due sono state unificate in un unico testo legislativo. Per capire definitivamente cosa prevede la Legge di Bilancio 2020 e quali saranno tutte le definitive novità inserite nel testo della finanziaria bisognerà attendere l’ok delle Camere. Una volta approvata, l’ultimo passo sarà la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

LEGGE DI BILANCIO: le novità previste dalla manovra

Con l'arrivo del testo in Senato è ufficialmente iniziato l'iter parlamentare della legge di bilancio 2020. Ora la manovra fiscale deve affrontare i passaggi alle camere e, con tutta probabilità, subirà ancora ulteriori modifiche prima della pubblicazione in Gazzetta ufficiale, prevista entro dicembre 2019. Oltre al scongiurato aumento dell'Iva al 25,2%, sono state sterilizzate anche le clausole di salvaguardia che prevedevano un possibile aumento delle accise sulla benzina. Vediamo quali sono le principali novità previste dalla finanziaria 2020.

Arriva il cashback per i pagamenti elettronici

Secondo gli ultimi dati Istat il valore dell'economia cosiddetta "non osservata", quindi quella legata alle attività sommerse o clandestine, nel 2017 si è attestato a poco meno di 211 miliardi di euro. Proprio per fronteggiare il fenomeno dell'evasione e delle frodi fiscali, la legge di bilancio prevede politiche di contrasto in più settori, passando anche attraverso l'incremento del numero dei pagamenti elettronici, misura che va nella direzione di quanto avevamo auspicato e dettagliato nella lettera che abbiamo inviato al Governo a settembre.

In questo contesto si inserisce l'istituzione del cosiddetto cashback per chi utilizza strumenti di pagamento elettronici, in arrivo dal 2021. Si tratta in sostanza di un rimborso delle somme spese per acquisti al di fuori delle attività lavorative e professionali, pagati tramite carte e attraverso nuove modalità di pagamento, per esempio le app. Per i dettagli relativi alle modalità di rimborso, alla quantificazione e alla tipologia di spese incluse nella misura bisognerà aspettare un decreto del Ministero dell'economia previsto entro il 30 aprile 2020. Stando al testo, sembra sia prevista anche la possibilità di un'adesione volontaria degli esercenti che potrebbero, così, incrementare il cashback in alcuni casi, un po' come avviene oggi con chi utilizza Satispay. Al momento si parla soltanto della possibilità di cashback solo per gli acquisti effettuati da maggiorenni, ci sembra un'occasione mancata, si potrebbero infatti aggiungere gli acquisti effettuati dai minorenni per incentivare i pagamenti elettronici anche tra i più giovani ed educarli da subito alla moneta digitale.

Lotta al contante e all'evasione fiscale

Di lotta all'evasione fiscale e di limitazioni all'utilizzo del contante si parla anche nel decreto fiscale:

  • Viene ritoccato anche il tetto al contante che passa dai 3.000 ai 2.000 euro nel 2020 e nel 2021 e, a partire dagli anni successivi, arriva a 1.000 euro. Siamo convinti che una maggior tracciabilità possa essere funzionale per ridurre l'evasione fiscale e per contrastare il riciclaggio di denaro sporco. Nella nostra proposta al Governo abbiamo sostenuto fin da subito che le misure di incentivazione dei pagamenti digitali potranno essere autofinanziate grazie all'emersione del nero, proprio con una riduzione del limite del contante: su questo fronte ci aspettiamo maggiore coraggio, quindi un limite di 1.000 euro sull'utilizzo del contante fin da subito.

  • Il Governo prevede anche le estrazioni e i premi speciali della cosiddetta "Lotteria degli scontrini" per le tutte le spese pagate, sia per i negozianti che per i consumatori: in attesa di dettagli ulteriori, anche questo è un buon punto da cui partire.

  • Vengono introdotte sanzioni per gli esercenti che non accettano pagamenti con bancomat o carte di credito. Si parla di sanzioni fisse che ammontano a 30 euro a cui bisognerà aggiungere il 4% dell'importo che si deve pagare: la riteniamo una misura valida, purché venga affiancata da controlli adeguati e purché si lavori anche per ridurre le commissioni pagate dagli esercenti sugli utilizzi del pos.

Pensioni e taglio del cuneo fiscale

  • Si è parlato tanto del taglio del cuneo fiscale, come una delle misure chiave della manovra finanziaria. Il Governo ha stanziato tre miliardi destinati alla riduzione del costo del lavoro che dovrebbe tradursi con stipendi più alti a partire da luglio 2020, ma la manovra rimanda a decreti successivi l’attuazione di questa misura.

  • Al momento non sembra essere in discussione l'ipotesi di un ritocco a Quota 100, il sistema che conteggia età anagrafica e contributi versati per determinare quando andare in pensione. Vengono inoltre confermati l'Ape social, l'anticipo pensionistico per alcune categorie di lavoratori, e la cosiddetta "Opzione donna", la possibilità per le lavoratrici pubbliche e private di andare in pensione anticipata anche nel 2020.

  • Il Governo ha rivisto in meglio il blocco della così detta perequazione automatica delle pensioni, cioè l’adeguamento Istat annuale. Infatti dal 2020 una fetta maggiore di pensionati potrà beneficiare del 100% dell’adeguamento Istat, cioè coloro che percepiscono fino a quattro volte il minimo, ovvero poco più di 26.000 euro lordi annui. Per gli altri i tagli sono stati rivisti al ribasso.

  • Con la manovra viene introdotto un tetto alle attuali detrazioni del 19% dell’Irpef che vengono riconosciute tramite la dichiarazione dei redditi. Infatti, a partire dalle spese sostenute nel 2020 la detrazione del 19% viene riconosciuta per intero solo se il reddito complessivo lordo del dichiarante non supera i 120 mila euro annui (al netto di quello dell’abitazione principale e relative pertinenze). Per chi supera questa soglia la detrazione del 19% sarà riconosciuta in proporzione al reddito. Si salvano solo le detrazioni per gli interessi sul mutuo e le spese sanitarie sostenute per patologie esenti. La condizione fondamentale per ottenere la detrazione è che la spesa sia sostenuta tramite mezzi di pagamento tracciabili (bonifici o carte di credito/debito, prepagate, assegni bancari o circolari, o altri strumenti di pagamento simili quindi ad esempio anche Satispay o simili), quindi niente contanti tranne che per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici o prestazioni sanitarie rese in strutture pubbliche o private ma accreditate al SSN.

Casa: Imu, detrazioni e Fondo prima casa

  • Il testo presentato in Senato prevede anche il rifinanziamento del Fondo prima casa che permette l'accesso più facile ai mutui grazie alla garanzia dello Stato. Al momento lo stanziamento è di 10 milioni di euro ma, grazie alla riduzione della percentuale di accantonamento al Fondo da parte delle banche, l'ipotesi è che si arrivi a un totale di 100 milioni di euro. Abbiamo sempre ritenuto quella del Fondo prima casa una misura interessante e vantaggiosa per i cittadini, ma sarebbe stato opportuno avere da subito un rifinanziamento più sostanzioso, in modo che la misura possa essere realmente di sostegno alle famiglie.

  • Dal 2020 cambia anche l'Imu che, secondo quanto previsto dal testo presentato in Senato, diventerà un tributo unico insieme alla Tasi. È ancora presto per entrare nei dettagli, anche perché alla manovra mancano ancora tutti i passaggi previsti dall'iter legislativo. Al momento sembra previsto l'aumento dell'imposta dovuta sulle seconde case: i Comuni potranno chiedere anche l'1,14% in più per la nuova Imu che risulterebbe, così, superiore a quanto pagato in passato per Imu e Tasi distintamente.

  • La Legge di Bilancio proroga le detrazioni previste per la riqualificazione energetica, gli impianti di micro-cogenerazione e le ristrutturazioni edilizie. Vengono inoltre confermate le detrazioni per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici previsti in caso di acquisto nell'ambito di una ristrutturazione edilizia. La novità del 2020 introdotta dal decreto fiscale si chiama "Bonus facciate", una detrazione del 90% della spesa sostenuta per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici che dovrebbe aiutare a cambiare l'aspetto delle città.

  • Il Governo infine ha prorogato il regime agevolato al 10% della cedolare secca in caso di affitto a canone concordato.

Incentivi per i buoni pasto elettronici e confermato il bonus 18app

Tra le misure previste dalla legge di bilancio c'è anche l'incentivo all'utilizzo dei buoni pasto elettronici. Viene ritoccato il limite di esenzione giornaliero dal reddito imponibile di lavoro per i buoni elettronici che passa dagli attuali 7 euro a 8 euro e, allo stesso modo, viene ridotto quello dei buoni cartacei che passa dagli attuali 5,29 a 4 euro. Il vantaggio di questa misura è duplice perché da un lato si aumenta il reddito a disposizione dei lavoratori, dal momento che i buoni sono utilizzati anche come metodo di pagamento al supermercato, e dall'altro si incentiva un metodo di pagamento elettronico che semplifica la vita a dipendenti ed esercenti. Bisogna però lavorare per ridurre le commissioni di incasso perché al momento risultano piuttosto onerose per gli esercenti e possono raggiungere anche il 15% dell'importo.

Confermato con uno stanziamento di 160 milioni di euro anche il bonus 18app per chi raggiunge la maggiore età nel 2020. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio è attesa l'emanazione del decreto del Ministero dell'economia che farà luce sugli importi e sulle modalità per accedere a questo bonus.

Nel 2020 la cancellazione del superticket sanitario

Tra le misure previste in ambito sanitario, la legge di bilancio prevede nella seconda metà del 2020 la cancellazione del superticket, l'aggiunta al ticket sanitario applicata in maniera forfettaria dalle regioni su ricette e prestazioni ambulatoriali. Questo verrà affiancato dall'incremento delle risorse previste per il sistema sanitario nazionale e destinate ad aumentare nel prossimo triennio. La finanziaria prevede risorse stanziate per finanziare le politiche di sostegno alle persone diversamente abili, inclusi fondi specifici per la tutela del diritto al lavoro, per l'assistenza e per le esigenze di mobilità.

Sugar tax, arriva la tassa sugli alimenti poco sani

Un altro tema chiave della manovra finanziaria è l'introduzione della cosiddetta sugar tax, ovvero l'aumento della tassazione sui prodotti poco sani. Riteniamo che queste siano misure condivisibili, purché siano affiancate da campagne educative volte a promuovere la corretta alimentazione. Ma quali alimenti subiranno un aumento della tassazione? Sono interessate a questa misura tutte le bevande edulcorate: non solo quelle che contengono zuccheri, ma anche quelle dolcificate con edulcoranti sintetici. Una decisione che condividiamo, visto che le bibite zuccherate come cole, aranciate, limonate e the freddi sono da sempre sul banco degli imputati, perché dal punto di vista nutrizionale offrono calorie "vuote" con l'aggravante di contribuire ad aumentare la quantità di zucchero consumata. Ma la soluzione non può certo essere quella di consumare bevande addizionate di edulcoranti, perché è facile superare la dose massima giornaliera accettabile di queste sostanze, soprattutto dai più piccoli. Per questo motivo lo scorso anno abbiamo anche scritto al Ministero della Salute per sollecitarlo ad applicare una serie di misure che potessero rivelarsi utili a una maggior sensibilizzazione generale sul tema. L'introduzione della sugar tax a nostro avviso è un buon punto di partenza per scoraggiare il consumo di alimenti poco sani, ma bisognerebbe applicarla anche ad altri alimenti ricchi di zuccheri come merendine e snack. Soprattutto riteniamo che i proventi di queste misure debbano essere destinati ad azioni e campagne mirate che possano realmente contribuire a migliorare le abitudini alimentari della popolazione.

Tabacchi: aumentano le accise, escluse le e-cig

Tra le altre, la legge di bilancio introduce anche gli aumenti delle accise sui tabacchi. I rincari non si limitano alle sole sigarette, ai sigari e ai prodotti da fiuto e mastico, ma anche il tabacco trinciato a taglio fino usato per rollare le sigarette, quindi il tabacco "sfuso". Anche cartine e filtri subiscono un'aumento dell'imposta di consumo di 0,0036 euro per ogni singolo pezzo incluso in una confezione, vale a dire un aumento di qualche centesimo di euro per ogni pacchetto (per fare un esempio, su un pacchetto da 50 cartine parliamo di un aumento di 18 centesimi di euro). Considerando l'entità di questi aumenti piuttosto esigui da costituire un reale deterrente al fumo, risulta evidente che la finalità di questa misura risulta più economica che di salvaguardia della salute pubblica. Viene inoltre vietata la vendita a distanza di questi prodotti che potranno essere commercializzati esclusivamente dalle rivendite autorizzate.

La manovra esclude i liquidi delle sigarette elettroniche e i prodotti da tabacco riscaldato, come IQOS di Phillip Morris, che erano stati contemplati in una delle prime ipotesi. Da una lato questa scelta mostra la volontà di non fare cassa su queste alternative ritenute oggi meno dannose rispetto al fumo classico, ma dall'altro sottovaluta i dati allarmanti della diffusione di questi prodotti. Le e-cig non sono affatto innocue e continuano a prendere piede tra i giovani, l'adozione di misure più incisive potrebbero risultare disincentivante alla diffusione e all'utilizzo di questi prodotti.

Moneta elettronica e POS:

quali novità ci attendono?

Nonostante da alcuni anni il recupero delle tasse evase dai contribuenti italiani sia aumentato, il governo sta puntando ad incrementare la lotta all’evasione fiscale con limitazioni nell’utilizzo del denaro contante nelle transazioni commerciali a favore dei pagamenti elettronici e dell’uso del POS, con tanto di sanzioni a carico dei commercianti senza POS.

Quali novità dunque ci attendono?

La nuova manovra di bilancio 2020, anche se non ancora approvata in via definitiva, prevede infatti alcune misure volte a ridurre l’uso del denaro contante in favore di un maggiore utilizzo dei pagamenti elettronici.

In particolare, è prevista una riduzione della soglia per l’utilizzo del denaro contante che da 3 mila euro passa a 2 mila euro a partire dal 1° luglio 2020, per poi scendere ancora a mille euro nel 2022. Anche se le nuove regole per i pagamenti in contanti saranno applicate in modo graduale, stiamo assistendo ad un ritorno al passato. Ricordiamo infatti che fino al 2015 il limite all’uso del denaro contante era stato fissato a mille euro dal cosiddetto Decreto Salva Italia (D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011). Dal 1° gennaio 2016, invece, la legge di Stabilità per il 2016 (Legge n. 208 del 28 dicembre 2015) aveva aumentato il limite per i pagamenti in contanti a 3 mila euro. Nel 2022 quindi si ritornerà ancora a mille euro! Perché dunque questo accanimento nel limitare l’utilizzo del denaro contante? Uno dei motivi è che l’utilizzo del denaro contante è considerato uno dei principali mezzi con cui circola il nero di imprese e professionisti. Minore è il suo utilizzo, maggiore è il contributo alla lotta all’evasione. Per il legislatore, l’obbligo di accettare pagamenti con bancomat e carte di credito dovrebbe essere la regola e, rispetto a quanto è avvenuto fino ad ora, saranno previste delle sanzioni per chi rifiuta i pagamenti con moneta elettronica o non si dota di POS. A quanto ammontano le sanzioni per i trasgressori? Le sanzioni previste dal decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio consistono in una multa di 30 euro e un’ammenda pari al 4% del valore della transazione rifiutata dall’operatore commerciale. Le sanzioni si applicheranno a partire dal prossimo mese di luglio 2020 (salvo modifiche dell’ultima ora). La manovra in corso di approvazione non prevede solo sanzioni però! È previsto anche un bonus per incentivare la gente a limitare l’uso del contante, per spingere sempre più all’uso dei pagamenti elettronici nelle transazioni commerciali.

È prevista inoltre la detraibilità di talune spese in dichiarazione dei redditi solo se si paga con bancomat e carte di credito.

Ma qual è il costo per le imprese e la collettività nell’uso della moneta elettronica? Secondo alcune stime elaborate dalle associazioni di categoria, l’obbligo di accettare bancomat e carte di credito costerà alle piccole e medie imprese almeno 2 miliardi di euro in più tra costi di installazione, canoni e commissioni sulle transazioni. Come è facile intuire, con molta probabilità, i costi saranno scaricati sui prezzi finali dei beni e servizi e, alla fine, graveranno come sempre sul consumatore finale. Sebbene alcuni studi mostrino chiaramente una correlazione tra utilizzo dei pagamenti elettronici e diminuzione dell’economia sommersa, è lecito chiedersi se la lotta all’evasione può essere fatta solamente disincentivando l’uso del contante piuttosto che incentivando l’uso della moneta elettronica. Quella di utilizzare i pagamenti elettronici per tutte le transazioni commerciali, comunque, è una strada già tracciata e che, nel prossimo futuro, sono certo che cambierà le nostre abitudini di acquisto in maniera naturale. Le recenti innovazioni tecnologiche applicabili nei pagamenti, come la tecnologia NFC, il riconoscimento ottico, le impronte digitali e l’uso delle criptovalute, consentiranno alla maggior parte delle persone di avere un proprio portafoglio digitale (elettronic wallet) abbastanza sicuro nel proprio smartphone, con la conseguenza che le transazioni avverranno quasi tutte in maniera istantanea senza utilizzo del contante.

Compensazioni in F24: lo scenario 2020

Già con la Legge di Bilancio 2018 è stato introdotto, per i titolari di partita Iva, l’obbligo di invio telematico mediante Entratel/Fisconline dei modelli F24 con saldo positivo ma con compensazioni di qualsiasi tipo al loro interno. Il Decreto collegato alla Legge di Bilancio 2020 prevede ulteriori modifiche per le compensazioni in F24, che riguardano tutti i contribuenti.

Il D.L. 124/2019, collegato alla Legge di Bilancio 2020 e pubblicato in G.U. il 26/10/2019, entrato in vigore lo scorso 27/10/2019, apporta modifiche in tema di compensazioni. Una di queste, dettata dall’art. 3 c. 2 e 3 del citato Decreto va a modificare l’art. 37 c. 49-bis del D.L. 223/2006.

La modifica riguarda i soggetti NON titolari di partita Iva che si vedono estendere l’obbligo di presentazione telematica dei modelli F24 che contengono compensazioni, senza limiti di importo, derivanti da crediti di imposte sui redditi, addizionali e imposte sostitutive.

Per utilizzare in compensazione tali crediti, infatti, i contribuenti persone fisiche senza partita Iva dovranno utilizzare, al contrario di quanto avveniva finora, direttamente i canali telematici Entratel/Fisconline per la presentazione del modello F24.

Tutte le compensazioni dei crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, quindi, dovranno transitare sui canali Entratel/Fisconline.

Tale disposizione è estesa anche ai sostituti d’imposta, prevedendo quindi l’obbligo anche per i crediti erogati dai sostituti a seguito della presentazione del 730 e al c.d. Bonus Renzi erogato mensilmente in busta paga.

I modelli F24 contenenti compensazioni saranno soggetti al controllo preventivo da parte dell’Agenzia delle entrate, così come disposto dall’art. 37 c. 47-ter del D.L. 223/206; in caso di scarto da parte dell’Agenzia è prevista una sanzione di euro 1.000 per ogni delega scartata; non è ammesso il cumulo giuridico. Se la sanzione è versata entro i 30 giorni dalla notifica non vi è iscrizione al ruolo.

Un recente emendamento al D.L. n. 124/2019, approvato in Commissione Finanze della Camera, prevede che la sanzione di 1.000 euro per ogni modello F24 respinto diventi pari al 5 per cento fino a 5.000 euro di crediti utilizzati in compensazione e ritenuti non spettanti o inesistenti, mentre oltre 5.000 euro la sanzione resterà fissa a 250 euro.

Questa norma entra in vigore per le deleghe di pagamento presentate dal prossimo marzo 2020.

Regime forfettario, le novità in arrivo per il 2020

Tra le novità che emergono scorrendo i 119 articoli del disegno di legge di Bilancio per il 2020, spiccano le nuove regole riguardanti i contribuenti c.d. forfettari. Contrariamente a quanto annunciato inizialmente dal Governo, che aveva previsto una modifica sostanziale del regime forfettario, il disegno di legge della finanziaria 2020 sembra apportare variazioni più contenute al regime. L’art. 88 della bozza rubricato “Regime forfettario” esordisce sopprimendo la flat tax al 20% per i contribuenti con ricavi o compensi tra 65.001 e 100.000 euro che sarebbe dovuta entrare in vigore con decorrenza 1° gennaio 2020 (art. 1, commi da 17 a 22, l. n. 145/2018). Analizziamo come potrebbe cambiare, invece, il regime forfettario per i contribuenti con un ammontare di ricavi/compensi fino a 65.000,00 euro.

• Viene mantenuto fermo a 65.000 euro il limite dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell’anno precedente per accedere al regime forfettario agevolato che a seguito della percentuale di redditività viene tassato con un’imposta sostitutiva del 15%.

• Viene nuovamente introdotto, come condizione per l’accesso, il limite delle spese sostenute per il personale nonché per il lavoro accessorio, per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi.

• Viene nuovamente prevista l’esclusione dal regime forfettario dei soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati (tra cui quelli di pensioni) eccedenti l’importo di 30.000 euro.

L’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 127/2015 prevede l’esonero per i contribuenti in regime forfettario dall’obbligo di fatturazione elettronica. La modalità cartacea potrà essere mantenuta per l’anno 2020 anche in eventuale sostituzione di scontrini fiscali o ricevute, evitando con questo sistema di dovere installare i nuovi registratori di cassa telematici. La bozza del disegno di legge stabilisce, però, un sistema di premialità per incentivare l’utilizzo della fatturazione elettronica anche per chi si trova nel regime forfettario: un anno in meno del termine a disposizione dell’Agenzia delle entrate per notificare un avviso di accertamento fiscale con il termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento che viene ridotto da cinque a quattro anni. Tra le altre novità in via di introduzione, si segnala quella che stabilisce che ai fini del riconoscimento della spettanza o determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfettario.

Legge di Bilancio 2020, quali sono le previsioni del governo per IMU e TASI?

Riforma della tassazione degli immobili in arrivo. La Legge di Bilancio 2020, infatti, prevede la modifica dell’IMU e l’abolizione della TASI. Ecco una panoramica delle novità che si profilano all’orizzonte per i professionisti del settore fiscale e per i contribuenti. Attualmente i presupposti impositivi sono: il possesso di immobili, l’erogazione e fruizione di servizi comunali. Sono esenti dall’imposta IMU gli immobili ad uso abitativo adibiti ad abitazione principale, ad eccezione degli immobili di categoria catastale A01, A08 e A09 che godono di un’aliquota ridotta e detrazione di 200 euro.

L’imposta municipale unica (IUC) è costituita da:

• IMU (Imposta municipale propria): legata al possesso degli immobili;

• TASI (Tributo per servizi indivisibili): riferita ai servizi;

• TARI (Tassa sui rifiuti): riferita ai servizi. L’art.13 D.L. n. 201/2011 individua le aliquote base IMU sulle quali è facoltà dei Comuni intervenire in aumento o in diminuzione.

La somma delle aliquote IMU e TASI non può attualmente superare il 10,6 per mille. L’aliquota ordinaria IMU è pari allo 0,76 % con possibilità di:

• aumento o riduzione sino a 0,3 punti percentuali;

• aumento fino a 0,3 punti percentuali per i fabbricati di categoria D. La TASI è stata istituita con la Legge di Stabilità 2014, L.n.147/2013 e modificata dal D.L.16/2014 e con L.n.208/2015.

I diritti che presuppongono l’assoggettamento alla TASI sono:

proprietà;

diritti reali di godimento;

diritti personali di godimento.

Nel caso di diritti personali di godimento la soggettività passiva TASI è in capo a:

• inquilino o comodatario (tra il 10% e il 30%) se l’immobile non è adibito ad abitazione principale;

• locatore/comodante per la quota rimanente (90% o 70%).

Il Comune può determinare l’aliquota TASI in modo tale che la somma tra la stessa e l’aliquota IMU non superi l’aliquota massima IMU consentita. L’aliquota base è pari allo 0,1% e anche per la TASI così come per l’IMU il Comune può determinare l’aliquota in modo tale che la stessa non superi quella massima consentita per l’IMU. Cosa cambia con la nuova IMU? Nella discussione della Legge di bilancio 2020 il Governo prevedrebbe l’introduzione della nuova tassa IMU 2020 derivata dalla fusione tra IMU e TASI, eliminando pertanto la nota IUC. L’emendamento presentato dal Governo prevedrebbe l’unificazione delle tasse in modo da semplificare il pagamento delle imposte da parte dei cittadini. In base a quanto previsto dal Disegno di Legge di Bilancio 2020 l’aliquota base sarebbe composta dalla somma delle aliquote di base IMU e TASI. La nuova aliquota base IMU passerebbe pertanto da 0,76% a 0,86% (IMU 0,76% + TASI 0,1%). Rispetto all’attuale indicazione in vigore, la “nuova IMU” potrebbe arrivare all’11,4 per mille, che è l’aliquota massima di quest’ultima. La TASI risulterebbe abrogata in quanto il gettito sarebbe destinato a confluire nella nuova IMU. Un’altra novità riguarda l’abolizione della quota di imposta TASI dovuta da chi detiene l’immobile (conduttore o comodatario), confluendo tutto a carico del solo proprietario dell’immobile.

Mediazione interculturale - CONVENZIONE ACUABA

CONVEGNO CONTAMINAFRO

✅ SPORTELLO STRANIERI CAF PERO STUDIO CONSULTING PRESENTE A CONTAMINAFRO 2019 ✅

➡ Ritengo che i flussi migratori verso i Paesi dell’Unione Europea abbiamo assunto nell’agenda politica dell’Unione un ruolo di primaria importanza.

➡ Ritengo inoltre siano stati strumento di campagna elettorale che ha avuto risultati sterili in tema di inclusione. Vi sono questioni che necessitano di una chiara e fattiva trattazione, l’ammissione ed il trattamento degli stranieri nei territori nazionali Ue sono state per molto tempo considerati tradizionalmente come politiche esclusivamente legate alla sfera domestica del nostro Paese, ora, invece sempre più, richiedono un intervento unico e deciso delle istituzioni europee.

✈⛴ Le migrazioni internazionali sono una realtà che continuerà a coinvolgere l’Ue fintanto che persisteranno forti divari di ricchezza e di sviluppo tra le

varie regioni del mondo e i focolai di guerra interesseranno sempre più Stati. Per questo credo che le forze politiche debbano farsene carico ma dobbiamo farcene carico anche tutti noi nel nostro quotidiano con le piccole pratiche utili all’inclusione dei singoli sui territori.

❤ Questo è il motivo per il quale presso il mio Studio è attivo uno sportello di orientamento volto all’accompagnamento, l’accoglienza e l’informazione dei cittadini (italiani, comunitari ed extracomunitari) nel disbrigo delle pratiche burocratiche.

IL Nostro OBIETTIVO GENERALE è:

Consolidare il percorso di integrazione degli immigrati, agevolando la comprensione delle leggi italiane e del contesto culturale italiano.

Sostenere la persona immigrata nei principali percorsi burocratici: regolarizzazione, rilascio/rinnovo del permesso/carta di soggiorno, cittadinanza, ricongiungimento e rimpatrio assistito.

Favorire il rapporto con gli uffici pubblici, consolidare e rafforzare un’attività di rete sempre più ampia e diversificata rispetto agli ambiti di intervento.

Nello SPECIFICO intendiamo:

▪ Accrescere fra gli stranieri la conoscenza dei servizi presenti sul territorio;

▪ Agevolare la relazione con gli uffici pubblici, nell’accesso ai servizi, con particolare riferimento alla relazione con i consolati, le ambasciate e con le realtà associative del territorio;

▪ Fornire sostegno e indicazioni legate al mondo della scuola e della formazione professionale;

▪ Favorire la conoscenza della legge italiana e in particolare della legislazione italiana in tema di immigrazione da parte della popolazione residente;

▪ Monitorare il territorio, come osservatorio locale del fenomeno dell’immigrazione, favorendo una condivisione dei dati.

▪ Favorire la diffusione di attività socio-culturali e di aggregazione presenti sul territorio.

▪ Fornire sostegno alle famiglie ricongiunte per promuoverne l’autonomia e l’integrazione nel tessuto sociale del territorio;

▪ Fornire sostegno ai richiedenti ricongiungimento familiare nella relazione con le istituzioni pubbliche nazionali e internazionali coinvolte nel percorso di ricongiungimento familiare;

▪ Sensibilizzare ai diritti di cittadinanza.

Grazie alle colleghe, Dott.ssa Elena Gessaghi, Dott.ssa Maria Santovite e Avvocato Marika Pisano, Avvocato Alessandra Angelelli ed il presidente dell'associazione Acuaba Sassou Efoe Mawuena Joseph che condividono con me questi importanti progetti.

GIOVANNA ASONTE

“L’umanità che mostreremo nell’accogliere i profughi disperati, l’intelligenza con cui affronteremo i fenomeni migratori, la fermezza con cui combatteremo i trafficanti di essere umani saranno il modo con il quale mostreremo al mondo la qualità della vita democratica.” - Sergio Mattarella -

Casette di Natale e attività temporanee:

cosa prevede la normativa

Con l’avvicinarsi della stagione natalizia si dà il via alle varie manifestazioni temporanee organizzate dai Comuni per la promozione dell’artigianato locale e del commercio. A tal proposito, trattandosi di svolgimento temporaneo e spesso svolto senza l’apertura di partita IVA, possono sorgere dubbi in merito alle autorità competenti cui richiedere le autorizzazioni. L’ente a cui fare riferimento in questi casi è esclusivamente lo Sportello per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di riferimento, il quale accentra attraverso l’invio di un’unica Scia tutte le richieste di autorizzazione da effettuare eventualmente all’ASL, ai Vigili del Fuoco o agli Organi Comunali competenti, in base all’attività dichiarata.

Il limite temporale all’interno del quale si parla di “attività temporanee”, se non diversamente previsto da regolamenti regionali, è di 30 giorni e, di norma, si tratta di attività di commercio al dettaglio o somministrazione di alimenti e/o bevande.

Possono essere individuati a questo punto tre tipologie di esercenti:

• I c.d. Hobbisti, ovvero soggetti privati che non esercitano in forma imprenditoriale e per i quali non è prevista l’apertura della partita IVA o l’iscrizione al Registro Imprese se lo svolgimento dell’attività è limitato a 12 volte nell’arco dell’anno. Trascorsi i 12 giorni complessivi sorge l’obbligo di richiesta della partita IVA.

• I c.d. Temporary shop, ovvero esercizi di vendita temporanea da parte di soggetti con partita IVA e con sede fissa già iscritta presso il Registro delle Imprese. Anche per questi soggetti è sufficiente la comunicazione tramite Scia temporanea di durata massima di 30 giorni; diversamente, se la durata supera tale limite viene persa la caratteristica di occasionalità dell’esercizio, il quale sconta l’obbligo di iscrizione presso la Camera di Commercio in qualità di Unità Locale.

• I somministratori di bevande e/o alimenti che durante le manifestazioni comunali esercitano anche in luoghi pubblici oltre che nei luoghi (sede ed eventuali UL) comunicati al Registro Imprese in fase di inizio attività. Anche in questo caso è sufficiente solo la comunicazione al SUAP di riferimento.

Nel caso di manifestazioni ed eventi enogastronomici si fa presente che la normativa regionale può stabilire limiti temporali differenti, come avviene in Friuli Venezia Giulia, dove gli eventi con commercio e/o somministrazione temporanea di bevande e alimenti possono raggiungere una durata massima di 59 giorni per limite fissato dall’art 2, comma 1 lettera u) della Legge Regionale 29 del 2005.

Per ricapitolare, gli adempimenti legati ad attività temporanee svolte in luoghi pubblici o aperti al pubblico riguardano esclusivamente l’ufficio SUAP del Comune di riferimento, il quale stabilisce per ogni tipologia di attività le caratteristiche della SCIA. Normalmente è previsto l’invio della documentazione contestualmente all’inizio attività, ad eccezione delle richieste di autorizzazione, relative ad esempio all’occupazione del suolo pubblico, che devono essere presentate almeno 30 giorni prima dell’evento e, per le quali, è necessario attendere il consenso da parte del SUAP stesso. Gli esercenti dovranno dunque informarsi presso l’ufficio comunale competente al quale va presentata in via telematica una Scia Unica contenente tutta la documentazione richiesta, sulla base dell’attività svolta. L’ufficio SUAP resta inoltre a disposizione attraverso i canali pubblici per il chiarimento di dubbi e/o problematiche legate, ad esempio, alla durata delle concessioni regionali.

SRL e cooperative con obbligo del revisore, nomina entro il 16 dicembre

Entro il 16 dicembre prossimo, le SRL e le società cooperative dovranno dare attuazione ai contenuti del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019. La normativa ha riformato la disciplina delle procedure concorsuali prevedendo, tra l’altro, interventi risanatori tempestivi di possibile crisi al fine di salvaguardare la continuità aziendale. Viene esteso l’obbligo per le società di dotarsi di un organo di controllo o un revisore, al fine di rendere operativo l’obbligo di segnalazione interna ed esterna previsto dagli strumenti di allerta. A tal fine, la legge di riforma modifica le norme in materia di diritto societario, rivedendo i parametri che attengono all’obbligo della nomina degli organi di controllo e di revisione nelle SRL e nelle cooperative.

EVASOMETRO sui CONTI CORRENTI, prodotti ed operazioni sensibili

Debutta in questi giorni il cosiddetto evasometro sulle persone fisiche, sotto forma di controlli incrociati tra movimenti bancari e dichiarazione dei redditi dei contribuenti. I primi test si sono svolti nei giorni scorsi, ostacolati dalla caduta del Governo; si ritiene che il mutato clima politico possa ora consentire una maggiore operatività.

Sono 5 i valori presi in considerazione: giacenza media, entrate e uscite mensili, saldo iniziale e saldo finale.

Il sistema tecnicamente è denominato GEODAS (Georeferenziazione dati statistici), un algoritmo già utilizzato per il controllo in ambito societario, che elabora le informazioni contenute nel database Sogei, necessarie alla corretta ricostruzione delle posizioni finanziarie.

I dati presi in considerazione si riferiscono ai seguenti prodotti:

conti correnti;

carte di credito;

conti deposito;

buoni fruttiferi e libretti postali;

obbligazioni, titoli di Stato, azioni;

rapporti fiduciari;

polizze assicurative, fondi pensione e fondi di gestione collettiva del risparmio.

La dimostrazione della liceità delle operazioni sarà sensibilmente più complessa per le persone fisiche, a causa dell’assenza di scritture contabili che permettano di mantenere traccia dei movimenti effettuati, a distanza di anni.

Nel caso di spese eccessive rispetto a quanto dichiarato, scattano ulteriori verifiche della Guardia di Finanza. Spetterà poi al contribuente giustificare le presunte anomalie, fornire la documentazione necessaria ossia “dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento" oppure "avviare, in caso di accertamento, il procedimento per adesione”.

L’evasometro è stato introdotto dal governo Monti nel 2012 con il nome di risparmiometro, ma per renderlo operativo ci sono voluti 7 anni anche a causa di problemi in materia di privacy. Con questo strumento, grazie anche alla fattura elettronica e allo scontrino elettronico, il Fisco conta di recuperare € 10-15 miliardi.

📌 Novità

☑️ Start UP 🔝

🔵 I benefici fiscali per chi investe nel capitale di Pmi e start-up innovative cambiano a seconda del modello

prescelto, sia in termini di tassazione dei dividendi che dei capital gain.

🔵 I benefici per le Pmi innovative sono previsti per le start-up dall’art. 29 D.L. 179/2012 e art. 4 D.L. 3/2015.

Va ricordato che alla start-up innovativa è preclusa la distribuzione di dividendi, mente questo divieto

non vige per le Pmi.

🔵 In merito alle strutture di investimento, sono agevolabili non solo gli apporti diretti, ma anche quelli tramite

organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr), nonché tramite società di capitali (diverse dagli Oicr) con identico requisito di prevalenza.

👉🏻 Il genitore straniero privo del permesso di soggiorno è autorizzato, ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 286/98, a permanere in Italia per un periodo determinato, quando la sua espulsione determinerebbe una lesione del diritto del minore alla bi-genitorialità e all’unità familiare.

🔵 Secondo costante Giurisprudenza, anche della Corte Costituzionale stessa, il citato articolo deve essere infatti interpretato nel senso che la tutela e l'interesse del minore è destinata a prevalere sui principi generali in materia di ingresso e soggiorno disposti per gli adulti.

🔝 Grazie al nostro avvocato Alessandra Angelelli esperta in immigrazione per il prezioso contributo.

EREDI E DICHIARAZIONI #pillolalegale

L’art. 4-bis, c. 2 del D.L. 34/2019, convertito nella L. 58/2019, prevede la proroga al 30.11.2019 del

termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, includendo

anche gli eredi chiamati a presentare il modello dichiarativo per conto del de cuius. Per le persone

decedute la dichiarazione dei redditi deve essere presentata mediante il modello Redditi anche se il de

cuius era nella condizione di poter adempiere all’obbligo con il modello 730.

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AVVISI DI PAGAMENTO: TFR

😱 HAI RICEVUTO UNA RACCOMANDATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE SUL TFR RICEVUTO NEL 2015? 😤

✍️CI STATE SCRIVENDO IN TANTI, VI RIPORTIAMO DI

SEGUITO UNA CASISTICA TIPO!

☝️- CLIENTE :"Buon giorno ho ricevuto dall’ufficio delle entrate la richiesta di un pagamento di euro 1320 ,relativa al tfr da me percepito nel 2015, nel 2016 ho presentato regolare mod.730 tramite caf ma non mi ero servito del vostro ufficio. Ora mi chiedo ma il tfr non dovrebbe essere gia ‘ tassato alla fonte dall’azienda, oppure puo’ trattarsi di un errore? Grato di un vostro chiarimento porgo cordiali saluti."⁉️


🔝✅RISPOSTA DEL NOSTRO STUDIO: "Gentile Cliente grazie per averci contattato, cerchiamo di seguito di illustrarle i motivi della richiesta di pagamento restando a sua disposizione per ulteriori spiegazioni.

Entro 5 anni dalla liquidazione del TFR l’Agenzia delle Entrate provvede ad effettuare un nuovo calcolo sulla tassazione del TFR prendendo a riferimento l’aliquota Irpef media degli ultimi 5 anni in cui si è prestata attività lavorativa. Nella maggior parte dei casi l’imposta dovuta è maggiore rispetto a quella versata in precedenza dal datore di lavoro, e proprio per questo motivo viene chiesto di versare la differenza senza imputare sanzione alcuna.

Ci riserviamo ad ogni modo di verificare il documento e ricalcolare la liquidazione per verificare che l'importo richiesto sia corretto comunicandole sin da subito che possiamo procedere con una rateazione dell'importo richiesto.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti."

6 giugno 2019

Privacy nei rapporti di lavoro: le indicazioni del Garante

Con il provvedimento n. 146 del 5 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, il Garante privacy ha elaborato le indicazioni da seguire per il trattamento di categorie particolari di dati personali nei rapporti di lavoro. A differenza delle autorizzazioni generali del passato e in linea con le indicazioni del GDPR, il provvedimento non ha validità temporanea. Ampio è l’ambito di applicazione che comprende tutti coloro che effettuano trattamenti per l’instaurazione, la gestione e l’estinzione del rapporto di lavoro: dai datori di lavoro, alle agenzie per il lavoro, ai consulenti e liberi professionisti nonché al medico competente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Quali sono le indicazioni fornite?

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2019 il provvedimento n. 146/2019 del 5 giugno 2019 con il quale il Garante per la Privacy ha definito le modalità per il trattamento di categorie particolari di dati personali nei rapporti di lavoro.

PERMESSO DI SOGGIORNO #pillolalegale

Rilascio permesso di soggiorno per lavoro, la fittizietà del rapporto di lavoro denunciato non impedisce l’accoglimento della domanda se, prima del diniego, sopraggiunge un nuovo contratto valido

Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 3205/16 del 09/06/2016

Secondo la costante giurisprudenza della Sezione (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 30.12.2015, n. 5580), qualora lo straniero denunci un rapporto di lavoro con una determinata persona, ma l’esistenza di tale rapporto non trovi conferma a seguito dei riscontri effettuati dall’Amministrazione, ciò giustifica senz’altro il rigetto della domanda di permesso di soggiorno, per mancanza del necessario presupposto (il rapporto di lavoro).

Ma, dal momento che la situazione non determina una preclusione tassativa al rilascio del permesso, non vi è motivo per non applicare l’art. 5, comma 5, del d. lgs. 186/1998, nella parte in cui dispone che ai fini del rilascio del permesso di soggiorno si tenga conto degli “elementi sopravvenuti” quali, per l’appunto, la stipulazione di un nuovo contratto di lavoro, mesi prima che venga adottato il provvedimento di diniego.